Eliminazione delle barriere architettoniche e installazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici

[15/6/19]  E’ legittima una delibera che tramite l’installazione di un ascensore esterno non elimini, ma semplicemente attenui, i disagi provocati dalla presenza di barriere architettoniche in condominio, e ciò anche a fronte di un’eventuale violazione del regolamento condominiale. L’unico limite è infatti rappresentato dal rispetto dalla sicurezza e salubrità dell’edificio.
La vicenda: due condomini ricorrono all’ultimo grado di giudizio per riformare la sentenza di Corte d’Appello che, nel confermare il rigetto dell’impugnativa statuito dal Giudice di prime cure, aveva ritenuto che la delibera di installazione di un ascensore esterno fosse legittima perché giustificata dalla presenza di un condomino portatore di disabilità.

Le censure sollevate all’attenzione della Suprema Corte sono molteplici, e tra esse spiccano:
– la violazione del D.M. n. 236/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, e ciò in ragione del fatto che le uscite dell’ascensore sono collocate in corrispondenza dei mezzanini e non dei pianerottoli di ingresso negli appartamenti, i quali debbono essere quindi raggiunti percorrendo alcuni gradini a piedi;
– la violazione della normativa in materia antincendio ponendo a rischio la sicurezza dell’edificio a causa della mancanza di un sistema di areazione permanente nel vano scala;
– la violazione degli artt. 4 e 12 del regolamento che, rispettivamente, riservano la proprietà esclusiva del giardino ai ricorrenti e vietano di occupare il medesimo con costruzioni anche provvisorie.
Leggi su Condominio Web