L’aliquota IVA ridotta per i lavori anti barriere: ma devono essere conformi al DM 236/89

[7/2/2020] L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 3/2020, ha ribadito l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, sempreché l’intervento sia realizzato conformemente alle peculiarità tecniche previste dalla norma. Infatti, in linea con quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012, l’Agenzia ha chiarito che, trattandosi di un’agevolazione oggettiva, riferita ai trasferimenti dei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia soggetto portatore di handicap, la realizzazione delle suddette opere possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del Dm 236 del 1989.

Nella fattispecie si trattava della "fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone in vano scala condominiale non avente le misure minime prescritte dall'articolo 8.1.13 del D.M.236/1989] (fonte Newsletter Abitare&Anziani, 15/1/2020)
- Agenzia entrate, risposta n. 3 del 13/01/2020 (Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche)