Modifiche all’articolo 2 della Legge 13/89

[1/9/20] Nel caso della Legge 13/89, c’è una recente modifica apportata all’articolo 2, già cambiato precedentemente per effetto delle regole applicate alla disciplina del condominio. Il Decreto Legge 76/2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020, intervenendo sulle procedure di semplificazione edilizia, ha concesso a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese le opere di rimozione di barriere architettoniche, previste all’art. 2 comma 1 della Legge 13/89.

Con ciò si prevede quindi che le innovazioni per il superamento delle barriere architettoniche, non possono più essere considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’art. 1121, comma 1 c.c. restando fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’art. 1120 c.c.
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