N12-2012

Dic 2012

Newsletter CAAD, notizie 504-508, anno 2012

504/12 - Ascensore, sì con quorum ridotto
Il necessario rispetto del principio di solidarietà condominiale rende legittima la delibera di installazione di un ascensore che tuteli l'esigenza di garantire un accesso agli appartamenti ai condomini, o loro ospiti, con ridotta capacità motoria, anche se la nuova opera comporti un'accettabile riduzione del decoro architettonico o un modesto restringimento degli spazi comuni. In altre parole, i condomini devono sacrificarsi, in nome dei diritti umani fondamentali, per consentire ai disabili, o agli anziani con mobilità ridotta, di socializzare e di muoversi senza incontrare ostacoli. Queste le conclusioni alle quali è pervenuta la seconda sezione della Corte di cassazione con la recente sentenza n.18334 del 25 ottobre 2012.
Il caso di specie.
La vicenda che ha portato alla decisione in questione prendeva l'avvio quando un condomino impugnava la delibera che aveva approvato l'installazione di un ascensore, ritenuta illegittima non solo perché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, ma soprattutto perché la nuova opera aveva ristretto il passaggio sulla prima rampa di scale, impedendo anche il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e compromesso il decoro architettonico dell'edificio in stile liberty. Il Tribunale, aderendo pienamente alla tesi del singolo condomino, condannava il condominio a rimuovere l'impianto di ascensore.Secondo il condominio, però, che impugnava detta decisione in appello, la delibera era pienamente legittima perché non comportava alterazione del decoro architettonico dell'immobile né alcun pregiudizio alle parti comuni e, comunque, era stata adottata a tutela dei condomini anziani e disabili e nel rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche. Queste considerazioni venivano però respinte dalla Corte d'appello, secondo cui il decoro architettonico del fabbricato risultava compromesso dall'installazione dell'ascensore che, tra l'altro, non era conforme alle disposizioni antincendio, aveva diminuito la possibilità di utilizzo della rampa della scala e aveva creato pregiudizio alla sicurezza del caseggiato e all'incolumità degli abitanti, rendendo particolarmente difficoltoso l'accesso di mezzi di soccorso. Ma, soprattutto, secondo i giudici di secondo grado, la delibera non risultava aver avuto a oggetto alcuna opera attinente al superamento delle barriere architettoniche, perché il condominio non aveva fornito la prova che nello stabile vivessero portatori di handicap: di conseguenza la delibera non poteva essere adottata con la ridotta maggioranza prevista dalla legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche.
La decisione della Cassazione.
La Suprema corte, però, non condividendo le precedenti osservazioni, ha confermato la piena legittimità della scelta fatta dai condomini. Secondo i giudici supremi, infatti, non ha alcuna rilevanza la circostanza che l'assemblea non abbia avuto a oggetto una delibera attinente all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto la delibera di installazione di un ascensore si muove sostanzialmente in tale direzione. Inoltre, la normativa speciale a favore dei portatori di handicap prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili: lo scopo infatti è quello di consentire ai disabili, o agli anziani con mobilità ridotta, di socializzare e di muoversi senza incontrare ostacoli, anche se le persone interessate non sono proprietari di appartamenti nel caseggiato o non risiedono stabilmente nel palazzo. In ogni caso i giudici supremi hanno ritenuto che, nel rispetto del principio di solidarietà condominiale, la delibera dell'assemblea con la quale viene decisa, a cura e spese di alcuni dei condomini, l'installazione di un ascensore nel vano scala condominiale è legittima anche se comporta un'accettabile compromissione del decoro architettonico (cioè un cambiamento estetico che non sia di grave e appariscente entità) e/o un modesto restringimento di spazi comuni (con semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione), in quanto le difficoltà delle persone affette da invalidità devono ormai essere considerate quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività.
(fonte Italia Oggi del 19-11-2012)

505/12 - Installazione ascensore: irrilevante la presenza del disabile nell'edificio
L'installazione di un ascensore in condominio, nei casi in cui l'edificio non ne sia originariamente provvisto, costituisce un'innovazione di difficile realizzazione. La necessità di individuare spazi adeguati e il costo delle opere dell'impianto rende, infatti, spesso arduo raggiungere il consenso della maggioranza dei condomini sulla scelta di procedere all'avvio dei lavori. Tuttavia, qualora nell'edificio risieda un soggetto diversamente abile e questi sia interessato a fare installare un ascensore nello stabile che ne sia privo, la legge consente di ottenere il via libera dell'assemblea con maggioranze alquanto ridotte, consentendo comunque al soggetto disabile, pur con importanti limitazioni, di superare l'eventuale diniego frapposto dalla compagine condominiale.Il condomino diversamente abile può, infatti, chiedere all'amministratore di sottoporre all'assemblea la delibera relativa all'installazione di un ascensore o di altro impianto utile alle sue esigenze. In questa ipotesi la proposta di installazione costituisce un intervento volto all'eliminazione delle barriere architettoniche, in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 13 del 1989, che è possibile approvare con le maggioranze previste dal secondo e terzo comma dell'art. 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio in prima convocazione e un terzo dei condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio in seconda convocazione), anziché con quelle prescritte per le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. (un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio). Parte della giurisprudenza aveva però evidenziato come per avvalersi delle maggioranze inferiori di cui alla legge n. 13/89 fosse necessario dimostrare la condizione di inabilità del condomino. Infatti, qualora l'installazione dell'ascensore costituisca una semplice innovazione volta a migliorare il godimento della cosa comune o, più semplicemente, l'utilizzo di alcuni appartamenti, la relativa delibera dovrebbe essere votata nel rispetto delle maggioranze prescritte dall'art. 1120 c.c.
Con la recente sentenza n. 18334/2012, come visto sopra, la Suprema corte ha invece sostenuto l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della legge n. 13/89, della presenza di invalidi nell'edificio, essendo quest'ultima volta a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli immobili, e non solo presso la propria abitazione. A tal proposito giova evidenziare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 167/99, abbia osservato che la legislazione in questione aveva configurato la possibilità di agevole accesso agli edifici anche da parte di persone con ridotta capacità motoria come requisito oggettivo quanto essenziale degli immobili privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap. E, nel solco di tale orientamento, più di recente anche la stessa Cassazione, con la sentenza n. 14786 del 2009, aveva chiarito che l'art. 2, comma 1, della legge in questione prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione indipendentemente dalla presenza di disabili.Con l'approvazione della delibera, l'assemblea può decidere che l'impianto elevatore sia di proprietà comune, e in tal caso le spese verranno ripartite tra tutti i condomini, ovvero che lo stesso resti di proprietà dei soli condomini che lo hanno accettato e se ne sono accollate le spese. Resta comunque in capo ai condomini contrari la possibilità di subentrare in un secondo momento nell'utilizzo e godimento del bene alle condizioni di cui all'art. 1121 c.c. (partecipazione alle spese per esecuzione e manutenzione dell'opera). La manutenzione dell'impianto costituisce un onere che deve essere sopportato da tutti i comproprietari secondo il criterio sancito dall'art. 1124 c.c., relativo alle scale, ma applicabile anche agli ascensori. Qualora invece il condominio non approvi l'innovazione prospettata o non si pronunzi entro tre mesi dalla richiesta di modifica, l'art. 2, comma 2, della legge n. 13/89 consente che la persona con disabilità, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possa procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala o di altre strutture mobili e di facile rimozione, oppure alla modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Tali considerazioni possono essere fatte valere non solo dal proprietario della singola unità immobiliare, ma anche dall'inquilino che abiti nell'edificio condominiale
fonte Italia Oggi del 19-11-2012)

506/12 - Applicazione della legge 29/97: il report relativo al 2011
Come ogni anno la regione E.Romagna ha prodotto il repprt relativo alla applicazion e della legge regionale 29/97 che permette di ricevere contributi per l'acquisto di tecnologie, arredi, attrezzature per l'autonomia delle persone disabili in casa e per l'acquisto e  l'adattamento di veicoli adibiti al trasporto. Possono accedere persone disabili riconosciute in situazione di gravità ai sensi della legge 104 e con un determinato parametro ISEE del nucleo famigliare.
Scarica il report
(fonte Regione E.Romagna)

507/12 - Non autosufficienti. Servirebbero 496mila posti letto nelle Rsa. Ce ne sono solo 240mila
L’Italia è Paese che invecchia,  con una domanda di servizi socio-sanitari e la relativa spesa pubblica e privata destinate ad  aumentare in modo considerevole nei prossimi anni, soprattutto per l’assistenza ai non autosufficienti.  Un futuro che si profila molto critico, con le famiglie lasciate spesso sole ad affrontare i problemi di cura e  con i servizi di assistenza a lungo  termine forniti dagli enti territoriali  in modo limitato, frammentato, disomogeneo e concentrati in alcune regioni.
A scattare la fotografia delle Rsa, le Residenze Sanitarie Assistenziali, le strutture dedicate all’assistenza degli anziani non autosufficienti, gestite direttamente o indirettamente (tramite convenzione) nell’ambito del Ssn, è un’indagine dell’Auser,
associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il ruolo dei senior nella società.
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- Scarica il raprto Auser sulle RSA
(fonte newsletter quotidiano sanità)

508/12 - Il Libro Bianco sull'invecchiamento
L'Italia è il Paese più vecchio d'Europa, per la terza e quarta età il benessere è essenzialmente legato alla famiglia, a cui sono affidate assistenza e cura. Un anziano su 4, però, vive da solo, con un trend in crescita. Questi sono alcuni dei dati emersi dal Libro Bianco 2012 “La salute dell’anziano e l’invecchiamento in buona salute: Stato di salute, opportunità e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane” redatto dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni italiane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con  il contributo di Abbott, e presentato il 22 novembre 2012 in Senato, contestualmente al Decalogo “HEALTHY AGEING”, 10 semplici regole basate sulle prove di efficacia per invecchiare in salute.
Le persone sole di 65 anni e oltre sono "molto o abbastanza soddisfatte" delle relazioni familiari, tanto che in caso di necessità gli anziani reputano più probabile il poter contare sui propri familiari e, poi, sugli amici, sui vicini di casa, sui volontari o altri piuttosto che fare ricorso all'Assistenza domiciliare integrata o all'ospedale, cosa che diventa assai più frequente quando sono molto anziani. Per quanto riguarda gli stili di vita l'abitudine al fumo è più diffusa tra gli uomini e, con l'avanzare dell'età, aumentano i non fumatori e diminuisce il numero medio di sigarette fumate. Per quanto riguarda l'alcol il rischio di un consumo eccessivo è più
elevato tra gli uomini che esagerano soprattutto con il vino ai pasti.
La percentuale di persone anziane in sovrappeso ed obese è in aumento ed è più diffusa tra le donne, mentre il sovrappeso lo è tra gli uomini. Mentre con l'avanzare dell'età diminuisce l'interesse per lo sport, ma cresce quello per l'attività fisica generale, come le passeggiate, praticata di più dagli uomini. In generale, tra i 65-74 anni, si registra una riduzione della mortalità, nettamente più marcata per gli uomini rispetto alle donne. Una tendenza che va letta considerando i tassi di mortalità femminili, molto più bassi e pari a circa la metà di quelli maschili. A 75 anni ed oltre si invertono le tendenze.
Scarica il libro bianco
(fonte newsletter Quotidiano Sanità)