Superbonus 110% della Legge finanziaria per il 2021 e barriere

[30/1/21] La legge di bilancio (commi 66-74) proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddetto superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021). Il bonus è da ripartire (tra gli aventi diritto) in cinque quote annuali di pari importo.
Oltre ad alcune precisazioni su edifici e opere ammesse alla detrazione, la legge introduce una importante novità: la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati contestualmente agli interventi di efficentazione energetica, e pure nel caso siano effettuati in favore di persone aventi semplicemente più di 65 anni (oltre che per chi ha la certificazione di handicap lg.104 in condizione di gravità, ndr).

Gli interventi che rientrano in questa agevolazione sono quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” (art.16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
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