Corte di Cassazione: l’ascensore per il disabile supera il vincolo storico

[7/6/18] L’accessibilità degli edifici costituisce un principio di interesse generale. Le opere non strutturali non richiedono permessi edilizi. La maggiore parte degli edifici, costruita in epoca non recente, non è stata realizzata a misura dei disabili, che spesso sono ostacolati dalle barriere architettoniche, nonostante la normativa assai evoluta in materia. La Corte di cassazione (sentenza 9101/2018) ha rigettato il ricorso contro una sentenza che aveva respinto l’azione di un condomino nei confronti della costruzione di un ascensore per disabili all’interno di un condominio. In particolare, il ricorrente lamentava l’abbattimento, all’interno di un edifico di interesse storico, di un muro perimetrale per inserirvi la porta di un ascensore che facilitava l’accesso della controparte disabile nella sua abitazione.

La Cassazione afferma il principio che, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge 13/ 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà e persegue finalità di carattere pubblicistico (si veda anche la precedente sentenza 7938/2017) finalizzate a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità negli edifici.
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